Cassazione: l'infibulazione nel Paese d'origine non integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato - sentenza 10 ottobre 2008, n.24906
Non integra il concreto rischio di trattamenti personali degradanti la prospettazione della situazione generale di "sudditanza" delle donne nel paese di provenienza; una condizione che, certamente inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della necessaria individualità postulata anche dalla Convenzione di Ginevra 28.7.1951 (oltre che dalla CEDU) perché venga integrato il fumus persecutionis od anche solo perché sia adottata la misura di protezione temporanea del divieto di respingimento (nel caso di specie, la ricorrente rileva in particolare di essere stata sottoposta ad infibulazione nel paese di origine).

