Corte costituzionale - Titolo di soggiorno e attribuzione di una prestazione assistenziale
Con sentenza n. 306 del 30 luglio 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge finanziaria 2001, e dell’art. 9, comma 1, della Turco-Napolitano - come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge Bossi-Fini e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.
La sentenza si riferisce alla parte in cui le norme sopracitate escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale l’indennità di accompagnamento - i cui presupposti sono la totale disabilità al lavoro nonché l’incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita - al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito.
Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non soltanto con l’art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonché, tenuto conto che quello alla salute è un diritto fondamentale della persona, con l’art. 2 della Costituzione. Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la normativa censurata viola l’art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Fonte: Migranti-press

