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Corte di Giustizia – sentenza sulla discriminazione basata sull’età

  • 5 marzo 2009

    The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern) v Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (C-388/07) Direttiva 2000/78 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione fondata sull’età – Licenziamento per collocamento a riposo – Giustificazione
  • Il problema esaminato dalla Corte riguardava la presenza, nella normativa britannica di recepimento della direttiva 2000/78, di una clausola di salvaguardia per il pensionamento obbligatorio, stabilendo che è legittimo il licenziamento di un lavoratore per ragioni di raggiunta età pensionabile quando egli o ella raggiunga i 65 anni. L’associazione Age Concern ha presentato ricorso contro tale regola, sostenendo che era illegittima alla luce della direttiva la quale non permetterebbe agli Stati membri di introdurre giustificazioni generali per la discriminazione, bensì solo un elenco tassativo.

    La Corte ha stabilito che l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta ad un provvedimento nazionale che, come l’art. 3 del regolamento di cui alla causa principale, non contenga un elenco puntuale delle finalità che giustificano un’eventuale deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età.

    Tuttavia, il suddetto art. 6, n. 1, consente di derogare a tale principio unicamente in relazione ai soli provvedimenti giustificati da finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa in esame nella causa principale risponda ad una simile finalità legittima e se l’autorità legislativa o regolamentare nazionale potesse legittimamente ritenere, tenuto conto del margine di valutazione discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in materia di politica sociale, che i mezzi prescelti fossero appropriati e necessari alla realizzazione di tale finalità.

Link alla sentenza: http://curia.europa.eu/

Si segnala che è stata sollevata davanti alla Corte una questione simile nel caso Gisela Rosenbladt v Oellerking Gebäudereinigungsgesellschaft mbH (C-45/09), depositato il 2 febbraio 2009 (link: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-45/09)