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Statuto

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale, apartitica e apolitica senza scopo di lucro denominata:

Centro Europeo studi sulla Discriminazione - CESD

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna, in Via Dell’Unione n. 15.

E' consentita l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 3 - Scopo

L’Associazione ha lo scopo principale di sviluppare la conoscenza del fenomeno della discriminazione, di elaborare strategie di contrasto alla disparità di trattamento, di promuovere la valorizzazione delle differenze e la diffusione di una cultura del rispetto e della partecipazione. L’Associazione non ha scopo di lucro e si riconosce nella promozione e sviluppo della solidarietà e pari opportunità, nei valori della democrazia, della libertà, della giustizia sociale e della pace, espressi in questo stesso Statuto ispirato a principi di democrazia e d’uguaglianza tra gli Associati.

Al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione:

a) promuove l’informazione, la documentazione e lo studio di tutte le questioni, anche di carattere giuridico, attinenti alla eguaglianza, alla parità di trattamento ed alla discriminazione sulla base delle molteplici caratteristiche personali;

b) promuove studi su tematiche specificamente dedicate alla discriminazione, sia in campo nazionale che transnazionale, avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti alle Comunità europee;

c) promuove lo scambio di buone pratiche di contrasto ad ogni forma di discriminazione nel quadro degli strumenti forniti dalla legislazione nazionale nonché dagli organi e dalla normativa comunitaria e internazionale, e in generale da tutte le esperienze attive nella promozione dell’eguaglianza e tutela dalla discriminazione;

d) diffonde, attraverso pubblicazioni, strumenti di comunicazione, iniziative, eventi, una cultura del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

e) promuove la valorizzazione di tutte le differenze, basate in particolare sul genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere, la razza o l’origine etnica, la religione, la disabilità, l’età, e comunque su tutti gli altri fattori indicati dagli strumenti nazionali e internazionali esistenti o futuri;

f) effettua ricerche scientifiche sui problemi che il fenomeno della discriminazione solleva nell’ordinamento nazionale e in quello internazionale, mettendo a punto ipotesi di soluzioni e proposte;

e) contribuisce allo studio dell’armonizzazione delle singole legislazioni nazionali in materia antidiscriminatoria e della creazione di un diritto uniforme;

f) promuove iniziative congiunte e collaborazioni con persone, enti, associazioni (italiane, straniere o internazionali) aventi finalità analoghe, con particolare riguardo al trasferimento ed alla condivisione delle conoscenze e delle esperienze

g) promuove un osservatorio legislativo e giurisprudenziale sulle tematiche della discriminazione, nonché l’organizzazione di incontri, convegni, iniziative editoriali, con particolare attenzione all’aggiornamento delle categorie professionali attive nell’ambito delle finalità indicate;

h) promuove la creazione e coordina l'attività di sportelli legali, anche attraverso la condivisione di metodologie e buone pratiche, attivi nell’ambito della diffusione e tutela dell’uguaglianza e del contrasto alla discriminazione.

L’Associazione si propone altresì di fornire consulenza e assistenza legale, intervenire e costituirsi in giudizio ovvero, se necessario, promuoverlo o resistere, per l’affermazione e tutela dei diritti e interessi delle persone vittime di discriminazione, per le finalità di cui al presente articolo.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà collaborare e prestare informazioni e consulenze ad enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati ed ad altre organizzazioni o comitati o società e singoli cittadini, e così contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli d’intesa.

L'Associazione potrà, inoltre, richiedere finanziamenti presso Enti pubblici per la realizzazione degli scopi sociali nonchè stipulare convenzioni.

L'Associazione, infine, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la promozione di e la partecipazione in altre associazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle Leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo, potrà compilare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all’approvazione degli Associati riuniti in Assemblea.

Fra l’altro il regolamento potrà:

- indicare le attività ed i percorsi formativi da attuare;

- stabilire le modalità di versamento delle quote contributive;

- indicare le modalità dei contratti e/o accordi da stipulare;

- fissare le misure e i criteri delle penalità per gli inadempimenti degli associati.

Fino all’approvazione del regolamento interno sarà il Consiglio Direttivo a prendere le decisioni vincolanti per gli Associati.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 6 - Patrimonio

L'Associazione si finanzierà con le quote ed i contributi degli Associati, con le quote ed i contributi per la partecipazione e l’organizzazione di iniziative ed eventi e con ogni altra entrata che, nel rispetto degli scopi statutari, concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione sarà inoltre costituito dai beni, mobili o immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eredità, donazioni e legati pervenuti alla medesima, da erogazioni e contributi dello Stato, delle regioni, d’enti locali, d’enti o d’istituzioni pubbliche e da qualsiasi ente privato, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, da contributi dell’Unione europea e d’organismi internazionali e dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo, anche di natura commerciale.

Art. 7 - Proventi da attività complementari e strumentali

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può proporsi come struttura di servizi per associazioni, enti pubblici o privati, che perseguano fini che coincidono con gli scopi ed i principi sociali. Può, altresì, stipulare accordi che mirino a favorire lo sviluppo dell'Associazione. Può, infine, organizzare manifestazioni pubbliche per promuovere la propria attività con intrattenimenti e somministrazione di bevande ed alimenti, può così organizzare feste ed eventi ricreativi.

L'Associazione può, inoltre, attuare iniziative di carattere commerciale per la vendita e la promozione di materiale inerente agli scopi sociali.

Art. 8 - Associati

L’Associazione è composta da Soci Onorari, Soci Ordinari e da Soci Sostenitori.

I Soci Onorari sono nominati, per particolari benemerenze, con deliberazione a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari i sottoscrittori del presente atto costitutivo e tutte le persone fisiche maggiorenni che svolgono con continuità attività sociali e ne facciano richiesta secondo le modalità d’ammissione stabilite dal Consiglio Direttivo oppure accettano l’invito a fare parte dell’Associazione come Soci Ordinari rivolto loro dal Consiglio Direttivo medesimo, al quale compete il compito di nominarli. E' espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo e ai diritti ed agli obblighi che ne derivano.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che, accettando il presente Statuto ed i regolamenti interni emanati dagli organi competenti, condividono gli scopi associativi. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e gli enti di qualunque natura, che ne facciano richiesta secondo modalità d’ammissione e di partecipazione all’attività associativa stabilite dal Consiglio Direttivo.

Chi intenda essere ammesso come Socio o come Socio Sostenitore dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) indicazione di un indirizzo e-mail o altro mezzo dove ricevere le comunicazioni sociali.

La domanda di ammissione da parte di una persona giuridica o altro ente dovrà precisare:

a) denominazione, sede ed attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’ente o la persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati.

L’ente o l’associazione richiedente dovrà allegare copia del proprio statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda.

L'iscrizione dei Soci Sostenitori ha validità annuale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o restituita.

Art. 9 - Diritti e doveri degli Associati

I Soci Ordinari hanno tutti il diritto - dovere di elettorato attivo e passivo nell’Assemblea degli Associati ed il diritto di voto nelle stesse. I Soci Onorari e Sostenitori non hanno diritto di voto nell’Assemblea degli Associati.

Gli Associati sono obbligati:

a) a versare la quota sociale annuale che sarà determinata dal Consiglio Direttivo;

b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all’attività associativa a seconda delle necessità della stessa, con la propria partecipazione e secondo le proprie capacità sportive, organizzative e progettuali.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci Sostenitori partecipano alle iniziative pubbliche dell’Associazione e godono di diritti di assistenza e di informazione sulle attività della stessa.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte o per scioglimento dell’ente.

Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall’Associato che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente del Consiglio Direttivo. L'effetto del recesso decorre dal momento della sua annotazione nel libro associati, da farsi a cura dell'organo amministrativo entro tre giorni dal ricevimento della lettera.

L’esclusione del Socio Ordinario è deliberata dall’Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, su mozione presentata al Presidente del Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio Ordinario che si sia reso insolvente nei confronti dell’Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell’Associazione e/o di singoli Associati gravi danni e rilevanti pregiudizi, violando anche uno solo di questi obblighi:

a) l’osservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico degli Associati dal presente atto costitutivo, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;

b) il mantenimento da parte del Socio, nello svolgimento della propria attività di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare, anche indirettamente, l’immagine dell’Associazione;

c) la regolare partecipazione alle assemblee;

d) l’armonica convivenza degli Associati secondo la comunanza degli scopi e degli ideali fissati dal presente Statuto, nonché la corretta esecuzione degli incarichi assunti negli organi dell’Associazione;

e) non tenere un comportamento che in qualunque modo arrechi danni anche morali all’Associazione, o fomenti in seno ad Essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare obbligatoriamente l’escludendo Socio Ordinario, nella seduta che delibera il parere in merito all’esclusione. In tale seduta il Socio Ordinario, pur non avendo diritto al voto, sarà ascoltato al fine di poter esprimere liberamente la propria difesa. L’esclusione del Socio Ordinario comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall’Associazione a favore dell’escluso e l'assegnazione, ad opera dell’organo competente, del medesimo incarico ad altro Associato. L’esclusione diventa operante negli stessi termini indicati per il recesso.

L’esclusione del Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, e su mozione presentata dal Presidente del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio Sostenitore che si sia reso insolvente nei confronti dell’Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell’Associazione e/o di singoli Associati gravi danni e rilevanti pregiudizi. L’esclusione del Socio Sostenitore ha efficacia immediata e comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi o benefici assegnati dall’Associazione a favore dell’escluso e l'assegnazione, ad opera dell’organo competente, del medesimo incarico o beneficio ad altro Socio Sostenitore.

Art. 11 - Sezioni locali e/o nazionali

Il Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi dell’Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi, delegando uno o più soci a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente l’Associazione limitatamente all’ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l’attività di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi; resta in ogni caso salvo l’obbligo dei delegati di sezione di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attività da intraprendere e su quelle svolte, ovvero, in caso di urgenza, a tutti i suoi singoli componenti. La delega può essere revocata in qualsiasi momento a giudizio del Consiglio Direttivo, che ne riferisce all’Assemblea dei soci.

Art. 12 – Organi sociali

Il principale organo dell’Associazione è l’Assemblea degli Associati.

Sono, altresì, organi sociali elettivi: il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Vice-Presidente ed il Segretario.

I membri degli organi dell’Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.

Art. 13 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da Essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio nazionale), l’ora e la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nei locali della sede sociale e pubblicarsi sul sito internet dell’Associazione almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, con contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. L'assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo e da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno, in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli Associati con diritto di voto e presenti tutti i Consiglieri.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere;

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;

- approvare i regolamenti previsti dal presente Statuto;

- deliberare sulla responsabilità dei Consiglieri;

- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presenta Statuto o sottoposti legittimamente al suo esame.

- designare i rappresentanti dell’Associazione presso enti pubblici o privati di ogni natura;

- modificazioni dello Statuto;

- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, in via preliminare l’Assemblea procede alla nomina per acclamazione di un Presidente Straordinario con il solo compito di presiederla. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 15 - Validità assembleare

In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

L’Assemblea quando delibera in merito a:

- modificazioni dello Statuto;

- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio;

è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta, ed esclusione delle deleghe, della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del suo patrimonio.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per la votazione si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota annua. Ogni Associato ha un solo voto. L’Associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Associato delegato non può rappresentare più di due Associati.

Potranno partecipare ai lavori dell’Assemblea i Soci Sostenitori senza diritto di voto e con diritto di intervento regolamentato dall’Assemblea.

L’Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto sul Libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea che ne nomina contestualmente anche il Presidente ed il Tesoriere, nel proprio ambito in Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Vice-Presidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associandi;

- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo contenente le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno da sottoporre all'Assemblea;

- fissare le date dell’Assemblea da indire almeno una volta all'anno e convocarla qualora lo reputi necessario o sia chiesto dagli Associati;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- definire i singoli progetti dell'Associazione e promuovere la costituzione di gruppi di lavoro;

- vagliare le richieste di finanziamento dei progetti e individuare la forma proposta di finanziamento da indirizzare agli Enti competenti;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, anche istituendo rapporti di credito o finanziari;

- predisporre le campagne di sottoscrizione e, in generale, occuparsi dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati.

La convocazione è fatta a mezzo telefonico o per posta ordinaria o elettronica, da spedirsi a non meno di tre giorni dall’adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i Consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione; in caso di parità anche in occasione della seconda votazione, si procede ad una terza votazione, in cui il voto del Presidente, in caso di parità, è dirimente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. I membri degli Consiglio Direttivo non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un due Consiglieri.

Art. 17 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, il Presidente o il Tesoriere.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente è l’organo di rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Adempie in maniera, assolutamente super-partes, a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto spettandogli in particolare:

- curare la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre agli Consiglio Direttivo ed all’Assemblea;

- convocare, fissandone l’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;

- presiedere il Consiglio Direttivo;

- convocare l’Assemblea, su delibera del Consiglio Direttivo;

- firmare gli atti ufficiali dell’Associazione;

- sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative;

- accertare che si operi in conformità degli interessi dell’Associazione.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Vice-Presidente od al Segretario.

Art. 19 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Il Vice-Presidente cura i rapporti dell’Associazione nei confronti dei mass-media e ne è il portavoce.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Segretario

Il Segretario è incaricato della conservazione e sulla tenuta dei documenti dell’Associazione.

In caso di urgenza ed impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal Segretario.

Art. 22 - Comitati

Il Consiglio Direttivo può istituire singoli comitati composti da un congruo numero di membri anche se scelti fuori dal suo seno, ma preferibilmente tra i soci.

A tali comitati potrà essere affidato l’incarico di promuovere e sorvegliare, sotto la direzione del Consiglio singole iniziative o settori dell’attività dell’Associazione.

Art. 23 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

I revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea dei soci ordinari e durano in carica tre anni.

Art. 24 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Il rendiconto deve essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo.

Art. 25 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Quote

Ogni Associato versa contributi annuali nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione. L’ammontare e la forma del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento interno, e approvato dall'Assemblea.

Art. 27 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione, nel perseguimento dei fini e degli scopi sociali, si avvale prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati, tuttavia, in casi di particolari necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazioni, nonchè assumere lavoratori dipendenti, tutto ciò anche ricorrendo ai propri associati.

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